LA DETENZIONE DOMICILIARE

La detenzione domiciliare era originariamente prevista dall'articolo 47 della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354), l'istituto è stato poi modificato all'art. 47-ter della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (cosiddetta legge Gozzini, dal promotore Mario Gozzini), e successivamente da una serie di vari interventi legislativi. Nell'attesa della definizione delle recenti norme che prevedono la detenzione domiciliare come ipotesi prevalente per le condanne sino a tre anni, essa può essere concessa dai Tribunali di Sorveglianza a soggetti che siano stati condannati ad una pena detentiva e debbano ancora scontare un residuo di pena non superiore a due anni, previa valutazione dell'idoneità del condannato per la misura; dal 2010 esiste anche la detenzione domiciliare speciale con meno requisiti e concedibile direttamente dal Magistrato di Sorveglianza ma solo per gli ultimi 12 mesi di pena, poi portati nel 2012 a 18 mesi; tale misura, iniz...